1.
PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita
di pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85 Cod. Consumo), che è
documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia
di cui all’art. 16 delle presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente:
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)
... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato
dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal “Codice del
Consumo” D.L. 206 del 06/09/2005
3. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma
2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
4. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all’atto della preno-tazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della
partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo,
opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di
diritto.
5. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo.
6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne
dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo
di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico
sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 7.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. Consumo), restituirà
al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
L’organizzatore si riserva il diritto di non effettuare il viaggio ove
non venga raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti, o altro
specificatamente indicato, entro un limite di giorni 2 dalla partenza
per le gite/viaggi di 1 giorno e giorni 7 dalla partenza per viaggi di
durata superiore
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il
10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1° comma
– il costo individuale di gestione pratica/quota di iscrizione e la
penale, calcolata sul costo totale del viaggio, nella misura del: 10%
fino a 30 giorni dalla partenza – 25% fino a 21 giorni – 50 % fino a 15
giorni – 80 % fino a 5 giorni – nessun rimborso oltre tale termine.
In nessun caso potrà essere rimborsato l’importo relativo al biglietto
d’ingresso a spettacoli e manifestazioni di qualsiasi genere, ove lo
stesso fosse già stato acquistato dall’organizzatore.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta
in volta alla firma del contratto
8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato.
9. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 89 Cod. Consumo) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che
gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in
scheda tecnica.
10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il
consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione.
11. REGIME DI RESPONSABILITÀ’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle norme vigenti in materia.
12. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui
prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso
il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro
Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno
alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13
n° 2 CCV).
13. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza profes-sionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 11 e 12 delle presenti Condizioni Generali) quando
la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
14. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
15. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
16. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il
consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249
del 12/10/1999.
17. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia, sarà competente il Foro di Biella, fatta salva la
facoltà di adire ad un Collegio Arbitrale, costituito secondo le leggi
vigenti.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24
a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art.7; art.8; art. 9 1°
comma; art. 10; art. 13; art. 15. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: SERENISSIMA VIAGGI –
BIELLA
• Aut. Amm. n° 23000/99 – Reg.Impr. 8031 Biella – C.C.I.A.A. 128815
• Polizza Assicurativa 4075311/E “Navale Assicurazioni S.p.A.”
• Validità catalogo: dal 01/03/06 al 28/02/07
• Quote calcolate in base a tariffe e cambi in vigore al 01/02/2006,
data di lancio del catalogo
NOTA
Per i viaggi in collaborazione con altri Tour Operator, valgono le
condizioni riportate sui rispettivi cataloghi.
Comunicazione obbligatoria
ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98:
“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono
commessi all’estero.” Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce
frontiere.